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L’ASSEGNO BANCARIO POSTDATATO COSITITUISCE TITOLO ESECUTIVO SOLTANTO SE IN REGOLA AB ORIGINE CON IL BOLLO

Ci si interroga spesso sulla valenza del c.d. “assegno postdatato”, l’assegno spesso utilizzato nella prassi commerciale che reca una data diversa e successiva a quella della sua sottoscrizione e consegna all’intestatario.

Se non appare dubitabile che l’assegno così formato possa essere considerato come promessa di pagamento e, in quanto tale, essere utilizzato quale prova ai fini della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, più arduo è valutare se possa essere considerato anche titolo esecutivo, senza passare cioè dal vaglio giurisdizionale.

La risposta della S.C. è positiva, ma alla condizione, in realtà ben poco realizzabile nella prassi, che lo stesso assegno – che in quanto postdatato non assolve alla sua funzione tipica di mezzo di pagamento ma a quella di promessa di pagamento- sia equiparato ad un vaglia cambiario e, quindi, sia in regola ab origine con la normativa sul bollo.

Così Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35192: “Un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l’efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se “regolarmente bollato sin dall’origine”: così stabilisce D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 20, comma 1, (il cui comma 3 soggiunge che l’inefficacia dell’assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d’ufficio). La “bollatura regolare” è, ovviamente, quella conforme alla tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, cit.. Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo d’uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, R.D. 21.12.1933 n. 1736). Come negozio giuridico, tuttavia, l’assegno postdatato costituisce una promessa di pagamento: e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario, di cui all’art. 100 R.D. 14.12.1933 n. 1669.  Anche il vaglia cambiario, come l’assegno, può costituire titolo esecutivo solo se in regola “sin dall’origine” con l’imposta di bollo. Tuttavia la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è differente da quella prevista per l’assegno bancario.   Quest’ultimo infatti, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa (art. 9 della Tariffa all.ta sub A al D.P.R. n. 647 del 1972); il vaglia cambiario, invece, sconta un’imposta proporzionale al valore (art. 6 della Tariffa). Ed infatti la Tariffa appena ricordata prevede espressamente che gli assegni postdatati siano soggetti alle imposte stabilite per le cambiali (art. 9, punto b)). Se dunque l’assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola “sin dall’origine” con l’imposta di bollo; e se l’assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile è che l’assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l’imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. “pagherò” cambiari”.