1. Premessa generale
Il 15 luglio 2022, dopo tanti rinvii, è finalmente entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (di seguito anche CCII).
Il percorso per la definitiva approvazione ed entrata in vigore della riforma di quello che un tempo avremmo chiamato diritto fallimentare, ma che d’ora in poi dovremo abituaci a chiamare della crisi e dell’insolvenza, è stato particolarmente lungo e travagliato, frutto dell’emanazione in più tempi di ben tre decreti il legislativi ( n. 14/2019, n. 147/2020, n. 83/2022), a loro volta esecuzione della legge delega n. 155/2017 e della legge n. 53/2021 di attuazione della Direttiva UE 2019/1023, meglio noto come direttiva Insolvency.
L’impianto principale del codice è costituito dal D.Lgs. n. 14/2019 emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017. Allo stesso sono stati dapprima apportati alcuni correttivi con il D.Lgs. n. 147/2020, anch’esso ricollegabile alla legge delega suddetta; infine, l’approvazione della Direttiva UE Insolvency e la necessità di sua attuazione ha portato alle definitive (?) modifiche contenute nella legge n. 53/2021 e nel suo decreto attuativo n. 83/2022.
Il travagliato iter normativo e la necessità di accordare l’impianto originario contenuto nella legge delega e la Direttiva europea, fondata su principi per alcuni aspetti divergenti da alcuni caposaldi della legge delega medesima, hanno condotto a un risultato poco armonico e in qualche passaggio contraddittorio.
Sicché è fisiologico attendersi dubbi interpretativi, che la prassi e le prime applicazioni giurisprudenziali potrebbero concorrere a risolvere, ma non mancano commentatori che ritengono necessario apportare modifiche sostanziali alla legge delega, che armonizzino i suoi principi a quelli della Direttiva.
Il CCII, dunque, sostituisce la Legge Fallimentare, che, tuttavia resta in vigore per le procedure già pendenti alla data del 15.7.2022 8come da art. 390 CCII), nonché la Legge Sovraindebitamento, unificando così, in un solo codice, la disciplina della crisi di ogni tipologia di debitore. Restano, tuttavia, fuori dal perimetro le grandi e grandissime imprese che continueranno ad essere regolate dalle norme sull’amministrazione straordinaria. E già questa eccezione appare incomprensibile e contraria allo scopo del legislatore di unificare in solo testo normativo, non a caso denominato codice, tutta la disciplina in materia concorsuale.
2. Principali novità.
Se si volessero indicare le principali novità del codice si potrebbero indicare le seguenti:
- la definizione di “crisi”, quale “stato che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;
- l’introduzione di una disciplina degli “adeguati assetti” di cui l’imprenditore deve farsi carico per rilevare tempestivamente la crisi, cui si aggiunge la previsione di obblighi di segnalazione specifici a carico di banche e creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL), in presenza di determinati segnali di allarme e modifiche negli affidamenti;
- la regolamentazione organica degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la cui definizione comprende, oltre agli strumenti già previsti dalla precedente Legge fallimentare (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e moratoria) anche il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione («PRO»), che unisce in sé alcune caratteristiche degli accordi di ristrutturazione ed altre del concordato preventivo.;
- l’introduzione del procedimento unitario per l’accesso ai suddetti strumenti di regolazione, che include anche la disciplina unitaria delle misure cautelari e protettive, la cui durata massima non potrà eccedere, complessivamente, i dodici mesi;
- ultima novità da segnalare riguarda l’istituto dell’esdebitazione, esteso anche alle persone giuridiche.
3. Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Qui di seguito appare opportuno elencare i vari tipi di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal CCCII:
- Accordo tra l’imprenditore, i creditori e l’esperto all’esito della composizione negoziata, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324, chee trova disciplina nell’art. 23 del CCII.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dagli artt. 40 e segg. sul piano sostanziale e dall’art. artt. 57 sul piano processuale.
- Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, disciplinati anch’essi dagli artt. 40 e ss. sul piano sostanziale e dagli artt. 57 e 61 sul piano processuale.
- Accordi di ristrutturazione agevolati, disciplinati dagli artt. 40 e ss. sul piano sostanziale e dagli artt. 57 e 60 sul piano processuale.
- Concordato minore, disciplinato dagli art. 74-83.
- Concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 40 e segg. per gli aspetti procedurali e dagli artt. 84-120-quinquies per gli aspetti sostanziali.
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli artt. 25-sexies e septies.
- Contratto con effetti premiali all’esito della Composizione Negoziata, disciplinato dall’art. 23, co. 1°, lett. a)
- Convenzione di moratoria, disciplinata dall’art. 62.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268-277.
- Liquidazione giudiziale, disciplinata dagli artt. 121-239.
- Piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 62.
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, disciplinato dall’art. 64 bis.
- Procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, disciplinata dall’art. 67.
- Transazione su crediti tributari e contributivi disciplinata dall’art. 63.
- Procedura di regolazione dei crediti tributari nel concordato preventivo, disciplinata dall’art. 88.
4. L’esdebitazione
Particolare rilievo viene riconosciuto dal CCII all’istituto della Esdebitazione, tanto da far parlare dell’esdebitazione come uno degli obiettivi al cui raggiungimento, in profonda discontinuità con la legge fallimentare, pur a seguito dei più recenti rimaneggiamenti operati dal legislatore, è finalizzato la discplina del Codice.
L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata viene disciplinata dagli artt. artt. 278 e segg.
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente viene invece regolata dall’art. 283.